Patto di non concorrenza
AGENTI,
INDENNIZZATO IL “PATTO”
Dal 1’ Giugno 2001 l'Agente va
risarcito per la clausola di non concorrenza.
Dal 1’ Giugno 2001 il
patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà essere indennizzato.
Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione della direttiva 86/653/Cee, che
ha modificato l’articolo 1751 del Codice civile. Quest’ultimo
disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, è stato
introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in attuazione dell’articolo
20 della direttiva comunitaria 86/653, ed è integrato dall’ultima legge
comunitaria: la validità del patto di non concorrenza stipulato in
contratto, dal 1’ Giugno, è subordinato alla corresponsione di uno
specifico corrispettivo a titolo di indennità. Il testo dell’articolo
1751-bis del Codice civile prevede, innanzitutto, che il patto limitativo
della concorrenza da parte dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto,
abbia la forma scritta. E’ necessario evidenziare la differenza rispetto
alla norma generale sul patto di non concorrenza, di cui all’articolo 2596
del Codice, secondo cui il patto deve essere scritto ai soli fini
probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità in mancanza di una sua
redazione. In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del Codice pone una
limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale deve fare
espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o
servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia. Il
patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa
anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di
quella ove l’agente svolgeva la sua attività l’agente durante l’esecuzione
del contratto, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o
ulteriori nel genere rispetto a quelli che l’agente aveva l’impegno di
promuovere. La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite
massimo di due anni dal giorno in cui è avvenuta l’estinzione del rapporto
contrattuale tra preponente e l’agente. L’articolo 1751 bis del Codice,
tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo più lungo, non
prevede l’automatica riduzione del termine a quello di due anni indicato
dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica con gli
articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia automatica senza che si debba
considerare nullo l’intero patto di non concorrenza. Con riferimento
alle novità introdotte dalla legge comunitaria del 2000 la previsione
relativa all’indennità di natura non provvigionale da corrispondersi
all’agente, qualora accetti la stipulazione del patto di non concorrenza,
ha creato non pochi problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno
anche sul piano operativo. Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva
86/653/Cee nulla dispone circa l’obbligo di corrispettivo per l’agente
vincolato al patto. Per quanto concerne i parametri da considerarsi per
calcolare il compenso, la novella specifica, innanzitutto, che l’importo
deve avere natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà
essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa rispetto a
quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia. La norma precisa
poi che la determinazione del corrispettivo, operata dalle parti tenendo
conto degli accordi economici nazionali di categoria (che, tuttavia, a
oggi nulla prevedono), dovrà essere commisurata alla durata del patto,
alla natura del contratto nonchè dell’indennità di cessazione del
rapporto. In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in
oggetto sarà rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener
conto di ulteriori parametri quali la media delle provvigioni percepite
durante l’esecuzione del rapporto e la loro incidenza sul volume di affari
prodotto dall’agente nel medesimo periodo, delle cause che hanno
determinato la cessazione del contatto di agenzia, dell’ampiezza della
zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno monomandatario. Diversi
sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della nuova disposizione
codicistica, tanto in relazione ai contratti esistenti, quanto in
relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai primi, anche se i patti di
non concorrenza stipulati non prevedano un corrispettivo, essi non saranno
in ogni caso nulli, ma manterranno la loro validità, ferma restando la
possibilità delle parti di accordarsi per la determinazione del compenso o
di ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in via
equitativa. Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino
per non dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto
(ovvero l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta
concorrente), nulla sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di
indennità. Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del
rapporto, all’agente venga corrisposta l’indennità ex articolo 1751-bis
del Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo
stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo caso il
preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del
danno subito, chiedendo sia la corresponzione della somma prevista a
titolo penale proprio per violazione del patto medesimo (è sempre
auspicabile prevedere, sin dalla stipula del contratto, una penale a
carico dell’agente specifica per questa ipotesi), sia la restituzione
dell’indennità ingiustamente
percepita.
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