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Patto di non concorrenza

AGENTI, INDENNIZZATO IL “PATTO”

Dal 1’ Giugno 2001 l'Agente va risarcito per la clausola di non concorrenza.

Dal 1’ Giugno 2001 il patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà essere indennizzato. Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione della direttiva 86/653/Cee, che ha modificato l’articolo 1751 del Codice civile.
Quest’ultimo disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, è stato introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva comunitaria 86/653, ed è integrato dall’ultima legge comunitaria: la validità del patto di non concorrenza stipulato in contratto, dal 1’ Giugno, è subordinato alla corresponsione di uno specifico corrispettivo a titolo di indennità.
Il testo dell’articolo 1751-bis del Codice civile prevede, innanzitutto, che il patto limitativo della concorrenza da parte dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto, abbia la forma scritta. E’ necessario evidenziare la differenza rispetto alla norma generale sul patto di non concorrenza, di cui all’articolo 2596 del Codice, secondo cui il patto deve essere scritto ai soli fini probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità in mancanza di una sua redazione.
In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del Codice pone una limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il quale deve fare espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia.
Il patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di quella ove l’agente svolgeva la sua attività l’agente durante l’esecuzione del contratto, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o ulteriori nel genere rispetto a quelli che l’agente aveva l’impegno di promuovere.
La durata del patto di non concorrenza è fissata nel limite massimo di due anni dal giorno in cui è avvenuta l’estinzione del rapporto contrattuale tra preponente e l’agente. L’articolo 1751 bis del Codice, tuttavia, qualora il patto venga stipulato per un periodo più lungo, non prevede l’automatica riduzione del termine a quello di due anni indicato dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica con gli articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia automatica senza che si debba considerare nullo l’intero patto di non concorrenza.
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge comunitaria del 2000 la previsione relativa all’indennità di natura non provvigionale da corrispondersi all’agente, qualora accetti la stipulazione del patto di non concorrenza, ha creato non pochi problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno anche sul piano operativo. Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva 86/653/Cee nulla dispone circa l’obbligo di corrispettivo per l’agente vincolato al patto.
Per quanto concerne i parametri da considerarsi per calcolare il compenso, la novella specifica, innanzitutto, che l’importo deve avere natura non provvigionale, con la conseguenza che non potrà essere rappresentato da una percentuale ulteriore e integrativa rispetto a quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia. La norma precisa poi che la determinazione del corrispettivo, operata dalle parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria (che, tuttavia, a oggi nulla prevedono), dovrà essere commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto nonchè dell’indennità di cessazione del rapporto.
In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in oggetto sarà rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener conto di ulteriori parametri quali la media delle provvigioni percepite durante l’esecuzione del rapporto e la loro incidenza sul volume di affari prodotto dall’agente nel medesimo periodo, delle cause che hanno determinato la cessazione del contatto di agenzia, dell’ampiezza della zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno monomandatario.
Diversi sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della nuova disposizione codicistica, tanto in relazione ai contratti esistenti, quanto in relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai primi, anche se i patti di non concorrenza stipulati non prevedano un corrispettivo, essi non saranno in ogni caso nulli, ma manterranno la loro validità, ferma restando la possibilità delle parti di accordarsi per la determinazione del compenso o di ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in via equitativa.
Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino per non dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto (ovvero l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta concorrente), nulla sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di indennità.
Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del rapporto, all’agente venga corrisposta l’indennità ex articolo 1751-bis del Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo caso il preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno subito, chiedendo sia la corresponzione della somma prevista a titolo penale proprio per violazione del patto medesimo (è sempre auspicabile prevedere, sin dalla stipula del contratto, una penale a carico dell’agente specifica per questa ipotesi), sia la restituzione dell’indennità ingiustamente percepita.

 

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fonte quivenditori



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